Art.1 È costituita l’Associazione Culturale “SPAZIO3”, con sede nel Comune di Latina, all’indirizzo via Colli Albani, 39 – 04100 – Latina (LT). L’Associazione è di fatto, amministrativamente autonoma, regolata a norma degli art.36 e seguenti del Codice Civile. I colori sociali sono il nero e giallo.
Art.2 L’Associazione è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti della legge n. 266 del 11 agosto 1991, delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell’ordinamento giuridico. La durata dell’Associazione è illimitata. Il presente statuto può essere modificato con deliberazione dell’assemblea straordinaria adottata con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti e il voto favorevole dei due terzi dei presenti. L’assemblea delibera il regolamento di attuazione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi particolari.
Art.3 L’Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo della promozione, sostegno e svolgimento di attività culturali e di ricerca, nella organizzazione di dibattiti, conferenze e corsi, nella raccolta di documentazione, nella redazione e pubblicazione di materiale, multimediale e non, anche per via telematica, sia divulgativo che tecnico, nonché in altre iniziative volte a perseguire gli scopi sociali. Le attività promosse dall’Associazione hanno come scopo il perseguimento dei seguenti obiettivi:
Art.4 L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.
Art.5 Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili di proprietà e comunque acquisiti, e da i beni mobili ed immobili proveniente da donazioni e lasciti. Le entrate sono costituite dalle quote di iscrizione e di frequenza; da obbligazioni, elargizioni e lasciti di enti o privati; da contributi delle Amministrazioni comunali e di altri Enti pubblici e privati; da redditi; dalle entrate derivanti dallo svolgimento delle attività sociali. L’esercizio finanziario decorre dal 1 Gennaio al 31 Dicembre. La responsabilità della gestione della Associazione è assunta solidamente dal Consiglio Direttivo.
Art.6 Tutti i documenti dell’associazione sono tenuti in forma elettronica e verrà prodotta versione cartacea solo quando richiesto esplicitamente dalla legge. La comunicazione interna all’associazione avviene prevalentemente a mezzo posta elettronica sarà cura di ogni socio avvertire il Consiglio Direttivo di eventuali variazioni dell’indirizzo fornito all’atto dell’iscrizione. Per assicurare l’autenticità delle comunicazioni elettroniche si adotteranno sistemi di firma elettronica dei documenti.
Art.7 Le convenzioni tra l’organizzazione di volontariato e altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell’Associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede
Art.8 Sono Organi dell’Associazione: L’Assemblea dei Soci, Il Consiglio Direttivo.
Art.9 Sono soci le persone fisiche, le persone giuridiche o gli enti che si riconoscono nelle finalità e nei principi della medesima, decidendo di sostenerla con la loro adesione. Chi intende aderire all’Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l’Associazione si propone e l’impegno ad accettarne e osservarne Statuto e Regolamenti. Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento, accogliendo la domanda ovvero, con opportuna motivazione, rifiutandola o differendo il termine di ulteriori sessanta giorni.
La qualità di associato deve risultare da apposito registro tenuto a cura del Consiglio Direttivo. Tale qualità, oltre che per morte o per recesso da notificarsi con lettera raccomandata al Consiglio Direttivo entro due mesi dal termine dell’anno sociale in corso, si perde per esclusione deliberata dal Consiglio medesimo nei seguenti casi:
Art.10 L’assemblea è composta da tutti gli aderenti all’organizzazione ed è l’organo sovrano. L’assemblea è presieduta da un socio, votato all’inizio, a maggioranza, dalla stessa assemblea. Ogni aderente si può far rappresentare in assemblea da solo un altro aderente, conferendo delega scritta, per via telematica, firmata elettronicamente (come descritto nel Regolamento interno), inviata in copia al Consiglio Direttivo. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun aderente. L’assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti ferme le limitazioni previste per le modifiche statutarie e lo scioglimento dell’Associazione. Il voto è segreto. Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato presso la sede dell’Associazione, in libera visione a tutti i soci.
Art.11 L’assemblea si riunisce almeno due volte all’anno e su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli aderenti o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario. La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l’ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l’assemblea all’indirizzo di posta elettronica risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell’Associazione.
Art.12 L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.
Art.13 L’assemblea straordinaria modifica lo statuto dell’Associazione con la presenza di almeno 3⁄4 degli associati (fra i soli presenti, deleghe non ammesse) e il voto favorevole dei 2/3 dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3⁄4 degli associati (maggioranza inderogabile).
Art.14 Il Consiglio Direttivo è composto da:
Il consiglio Direttivo è l’organo di governo e di amministrazione dell’Associazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. Il consiglio direttivo è composto da n. 3 membri, eletti dall’assemblea tra gli aderenti, per la durata di anni 2. Dopo il primo anno, il socio, eletto alla carica, deve essere confermato in carica, con voto a maggioranza, in assemblea dei soci. Qualora non lo fosse, si provvederà alla sostituzione tramite elezioni che seguiranno il medesimo criterio dell’elezione precedente. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Il presidente dell’organizzazione è il presidente del consiglio Direttivo ed è nominato dall’assemblea assieme agli altri componenti del consiglio. Tutte le cariche sono gratuite.
Art.15 Il presidente rappresenta legalmente l’Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno. Il presidente è eletto dall’assemblea tra i suoi componenti a maggioranza dei presenti. Il presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’assemblea, con la maggioranza dei presenti. Almeno tre mesi prima della scadenza del proprio mandato, il presidente convoca l’assemblea per la elezione del nuovo presidente. Il presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all’attività compiuta. Il Segretario sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.
Art.16 L’organizzazione può assumere dei dipendenti e giovarsi dell’opera di collaboratori autonomi, nei limiti previsti dalla L. 266/91. I rapporti tra l’organizzazione e i dipendenti e collaboratori sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’organizzazione. I dipendenti e i collaboratori sono, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro le malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi.
Art.17 L’organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.
Art.18 Lo scioglimento è deliberato dall’assemblea straordinaria col voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. In caso di scioglimento o cessazione dell’organizzazione, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato o enti non lucrativi socialmente utili aventi scopi analoghi a quelli indicati nel presente statuto e comunque al perseguimento di finalità di pubblica utilità sociale, o destinati secondo le disposizioni di legge vigenti.
Art.19 I dati forniti con la richiesta di ammissione come socio verranno trattati per le seguenti possibili finalità:
Il Titolare del trattamento è l’associazione culturale Spazio3 con sede in via Colli Albani, 39 – 04100 – Latina (LT).
Art.20 Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento al regolamento interno, alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.
Il presente Statuto è stato approvato dall’Assemblea dei soci promotori nella seduta del 07/10/2014 svoltasi in via Colli Albani, 39 – 04100 – Latina (LT).